(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Toscana  n.  12
                         dell'8 marzo 2023) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
contratti  pubblici)  di  recepimento  delle  direttive   dell'Unione
europea in materia di appalti e concessioni -  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE, 2014/25/UE; 
  Visti il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la
semplificazione   e   l'innovazione   digitale),   convertito,    con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120,   e   il
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del  Piano  nazionale
di ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle
strutture amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
procedure), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021,  n.  108,  con  i  quali  sono  state   introdotte   importanti
semplificazioni per gli affidamenti di importo inferiore alla  soglia
comunitaria di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50/2016; 
  Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78 (Delega al Governo in  materia
di contratti pubblici), che  prevede,  tra  l'altro,  l'obiettivo  di
ridurre  drasticamente  e  razionalizzare  le  norme  in  materia  di
contratti pubblici armonizzando ulteriormente la  disciplina  interna
con il diritto comunitario; 
  Vista la delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell'Autorita' nazionale
anticorruzione (ANAC) (Linee guida n. 4 - Procedure per l'affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di  rilevanza
comunitaria, indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli
elenchi di operatori economici), aggiornata dalla delibera 10  luglio
2019, n. 636; 
  Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di
contratti  pubblici  e  relative  disposizioni  sulla   sicurezza   e
regolarita' del lavoro) e, in particolare, il capo  VI  (Disposizioni
per la  qualificazione,  razionalizzazione  e  semplificazione  delle
attivita' della committenza pubblica); 
  Vista  la  legge  regionale  5  febbraio  2008,  n.  4   (Autonomia
dell'Assemblea legislativa regionale); 
  Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la
qualita' del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli
appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in
materia di procedure di affidamento di lavori.  Modifiche  alla  l.r.
38/2007); 
  Considerato che: 
    1. La legge n. 78/2022, importante traguardo del piano  nazionale
di ripresa e  resilienza  (PNRR),  all'art.  1  prevede  l'elenco  di
principi e criteri  direttivi,  tra  cui,  alla  lettera  e),  quello
relativo  alla  «semplificazione  della  disciplina  applicabile   ai
contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  di   importo
inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi
di pubblicita', di trasparenza, di concorrenzialita',  di  rotazione,
di non discriminazione, di proporzionalita', nonche' di economicita',
di efficacia e di imparzialita' dei procedimenti e della specificita'
dei contratti nel settore dei beni culturali, nonche' previsione  del
divieto per le stazioni  appaltanti  di  utilizzare,  ai  fini  della
selezione degli operatori da invitare alle  procedure  negoziate,  il
sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non
in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate»; 
    2. Le linee guida di ANAC n. 4, di cui alle delibere 1097/2016  e
636/2019, hanno ad oggetto  le  procedure  di  affidamento  sotto  la
soglia comunitaria e si focalizzano, in particolare, sul principio di
rotazione negli appalti, sulle indagini di mercato e sulla formazione
di elenchi di fornitori; 
    3. L'art. 9 della l.r. 18/2019 prevede che, al fine di supportare
le stazioni appaltanti che intendono dotarsi di  elenchi,  la  Giunta
regionale, sentite le associazioni di categoria, le parti  sociali  e
le rappresentanze degli enti locali, approvi, con deliberazione,  uno
schema  di  regolamento  per  la  disciplina   delle   modalita'   di
costituzione, gestione e aggiornamento degli elenchi degli  operatori
economici da consultare, distinti per categorie e fasce  di  importo,
nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, commi 1, 34 e  42,
del decreto legislativo n. 50/2016 e del principio di rotazione; 
    4. Le deroghe al  decreto  legislativo  n.  50/2016,  di  cui  al
decreto-legge n. 76/2020  e  decreto-legge  n.  77/2021,  sono  state
prorogate  fino  al  30  giugno  2023,  in  modo  da   garantire   la
semplificazione delle  procedure  di  affidamento  degli  appalti  di
lavori, forniture e servizi  di  importo  inferiore  alle  soglie  di
valore  di  cui  all'art.  35  del  decreto  legislativo  n.  50/2016
medesimo; 
    5. La legge n. 78/2022, ai fini della selezione  degli  operatori
da invitare alle procedure negoziate, statuisce  che  l'utilizzo  del
sorteggio o di altro metodo di estrazione casuale dei  nominativi  e'
consentito  solamente   in   presenza   di   situazioni   particolari
specificamente motivate; 
    6. Alla luce di quanto sopra descritto e sulla base  dei  recenti
indirizzi legislativi in tema di riforma del decreto  legislativo  n.
50/2016, e' opportuno dotare gli uffici della  Giunta  regionale,  in
conformita' all'art. 9 della l.r. n.  18/2018,  di  un  elenco  degli
operatori economici, articolato per soglie di importo e categorie  di
lavorazioni, da consultare nell'ambito delle procedure negoziate  per
l'affidamento  di  lavori  nelle  ipotesi  previste  dalla  normativa
vigente in materia di appalti pubblici, in applicazione  dei  criteri
della legge n. 78/2022 in materia di contratti pubblici; 
    7. In ottemperanza all'obiettivo di semplificazione di  cui  alla
legge n. 78/2022, nonche' al fine di evitare la moltiplicazione degli
adempimenti ed il conseguente aggravio per gli  operatori  economici,
e' altresi' opportuno prevedere la facolta' dell'utilizzo dell'elenco
degli operatori economici della Giunta regionale anche da  parte  del
Consiglio  regionale  e  delle  amministrazioni  aggiudicatrici   del
territorio  regionale,  per  assicurare  anche   l'assolvimento   del
principio di rotazione attraverso lo scorrimento di un  unico  elenco
utilizzato da piu' amministrazioni; 
    8. E' necessario pertanto adeguare le vigenti disposizioni di cui
alla l.r. 18/2019 mediante l'inserimento di una specifica  disciplina
per l'istituzione  degli  elenchi  degli  operatori  economici  della
Giunta regionale; 
    9. Al fine di consentire una rapida attivazione degli  interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario  disporne  l'entrata  in
vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Elenco degli operatori economici della Giunta regionale.  Inserimento
                 dell'art. 9-bis nella l.r. 18/2019 
 
  1. Dopo l'art. 9 della  legge  regionale  16  aprile  2019,  n.  18
(Disposizioni per la qualita' del  lavoro  e  per  la  valorizzazione
della buona impresa negli appalti di  lavori,  forniture  e  servizi.
Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento  di
lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007), e' inserito il seguente: 
    «Art.  9-bis  (Elenco  degli  operatori  economici  della  Giunta
regionale). - 1.  Al  fine  di  garantire  la  semplificazione  della
disciplina per l'affidamento dei  contratti  pubblici  di  lavori  di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nel  rispetto
dei  principi  di  trasparenza  e  di  concorrenza,   nonche'   della
specificita'  dei  contratti  nel  settore  dei  beni  culturali,  e'
istituito l'elenco degli operatori economici della Giunta  regionale,
articolato per soglie d'importo e categorie di lavorazioni. 
    2. La regione  provvede  ad  assicurare  il  supporto  tecnico  e
amministrativo  per  la  costituzione,   gestione   e   aggiornamento
dell'elenco di cui al comma 1. 
    3. L'elenco di cui al comma 1 e' utilizzato per  l'individuazione
degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per  i
lavori pubblici nelle ipotesi previste  dalla  normativa  vigente  in
materia di appalti, salvo  il  ricorrere  di  particolari  situazioni
specificamente motivate ovvero qualora l'oggetto  del  contratto,  la
tipologia o la natura della prestazione o altri elementi puntualmente
indicati non ne consentano l'utilizzo. Resta  ferma  la  facolta'  di
ricorrere alle procedure di gara pubblica, nel rispetto del principio
di semplificazione delle procedure per l'affidamento dei contratti di
lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, del
principio di proporzionalita' nonche' dei principi di economicita'  e
di efficacia. 
    4. L'elenco  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzato  dalla  Giunta
regionale, dagli enti dipendenti, dalle  aziende  e  dagli  enti  del
servizio sanitario regionale. Il Consiglio  regionale,  nel  rispetto
della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea
legislativa regionale) puo' utilizzare  il  medesimo  elenco,  previa
richiesta e secondo le modalita' di cui al comma 6. 
    5. L'elenco di cui al comma 1 puo', altresi',  essere  utilizzato
dagli enti locali, dai loro consorzi, unioni ed associazioni e  dalle
aziende  pubbliche   di   servizi   alla   persona,   nonche'   dalle
amministrazioni  aggiudicatrici  del  territorio  regionale,   previa
richiesta e secondo le modalita' di cui al comma 6. 
    6. Per le finalita' di cui al comma 1 ed in conformita'  all'art.
9, la Giunta regionale, con deliberazione, approva  le  modalita'  di
costituzione, gestione e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1,
nonche' le modalita' di utilizzo del medesimo  elenco  da  parte  dei
soggetti di cui ai commi 4 e 5, al fine di: 
      a)  evitare  la  moltiplicazione  degli   adempimenti   ed   il
conseguente aggravio per gli operatori economici; 
      b)  assicurare  l'assolvimento  del  principio   di   rotazione
mediante lo scorrimento dell'elenco stesso.».