(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12 dell'8 marzo 2023) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) di recepimento delle direttive dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni - direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE; Visti il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con i quali sono state introdotte importanti semplificazioni per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50/2016; Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78 (Delega al Governo in materia di contratti pubblici), che prevede, tra l'altro, l'obiettivo di ridurre drasticamente e razionalizzare le norme in materia di contratti pubblici armonizzando ulteriormente la disciplina interna con il diritto comunitario; Vista la delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) (Linee guida n. 4 - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici), aggiornata dalla delibera 10 luglio 2019, n. 636; Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita' del lavoro) e, in particolare, il capo VI (Disposizioni per la qualificazione, razionalizzazione e semplificazione delle attivita' della committenza pubblica); Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale); Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualita' del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007); Considerato che: 1. La legge n. 78/2022, importante traguardo del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'art. 1 prevede l'elenco di principi e criteri direttivi, tra cui, alla lettera e), quello relativo alla «semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di pubblicita', di trasparenza, di concorrenzialita', di rotazione, di non discriminazione, di proporzionalita', nonche' di economicita', di efficacia e di imparzialita' dei procedimenti e della specificita' dei contratti nel settore dei beni culturali, nonche' previsione del divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate»; 2. Le linee guida di ANAC n. 4, di cui alle delibere 1097/2016 e 636/2019, hanno ad oggetto le procedure di affidamento sotto la soglia comunitaria e si focalizzano, in particolare, sul principio di rotazione negli appalti, sulle indagini di mercato e sulla formazione di elenchi di fornitori; 3. L'art. 9 della l.r. 18/2019 prevede che, al fine di supportare le stazioni appaltanti che intendono dotarsi di elenchi, la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria, le parti sociali e le rappresentanze degli enti locali, approvi, con deliberazione, uno schema di regolamento per la disciplina delle modalita' di costituzione, gestione e aggiornamento degli elenchi degli operatori economici da consultare, distinti per categorie e fasce di importo, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, commi 1, 34 e 42, del decreto legislativo n. 50/2016 e del principio di rotazione; 4. Le deroghe al decreto legislativo n. 50/2016, di cui al decreto-legge n. 76/2020 e decreto-legge n. 77/2021, sono state prorogate fino al 30 giugno 2023, in modo da garantire la semplificazione delle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di valore di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50/2016 medesimo; 5. La legge n. 78/2022, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, statuisce che l'utilizzo del sorteggio o di altro metodo di estrazione casuale dei nominativi e' consentito solamente in presenza di situazioni particolari specificamente motivate; 6. Alla luce di quanto sopra descritto e sulla base dei recenti indirizzi legislativi in tema di riforma del decreto legislativo n. 50/2016, e' opportuno dotare gli uffici della Giunta regionale, in conformita' all'art. 9 della l.r. n. 18/2018, di un elenco degli operatori economici, articolato per soglie di importo e categorie di lavorazioni, da consultare nell'ambito delle procedure negoziate per l'affidamento di lavori nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, in applicazione dei criteri della legge n. 78/2022 in materia di contratti pubblici; 7. In ottemperanza all'obiettivo di semplificazione di cui alla legge n. 78/2022, nonche' al fine di evitare la moltiplicazione degli adempimenti ed il conseguente aggravio per gli operatori economici, e' altresi' opportuno prevedere la facolta' dell'utilizzo dell'elenco degli operatori economici della Giunta regionale anche da parte del Consiglio regionale e delle amministrazioni aggiudicatrici del territorio regionale, per assicurare anche l'assolvimento del principio di rotazione attraverso lo scorrimento di un unico elenco utilizzato da piu' amministrazioni; 8. E' necessario pertanto adeguare le vigenti disposizioni di cui alla l.r. 18/2019 mediante l'inserimento di una specifica disciplina per l'istituzione degli elenchi degli operatori economici della Giunta regionale; 9. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e' necessario disporne l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Elenco degli operatori economici della Giunta regionale. Inserimento dell'art. 9-bis nella l.r. 18/2019 1. Dopo l'art. 9 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualita' del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007), e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Elenco degli operatori economici della Giunta regionale). - 1. Al fine di garantire la semplificazione della disciplina per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza, nonche' della specificita' dei contratti nel settore dei beni culturali, e' istituito l'elenco degli operatori economici della Giunta regionale, articolato per soglie d'importo e categorie di lavorazioni. 2. La regione provvede ad assicurare il supporto tecnico e amministrativo per la costituzione, gestione e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1. 3. L'elenco di cui al comma 1 e' utilizzato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per i lavori pubblici nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di appalti, salvo il ricorrere di particolari situazioni specificamente motivate ovvero qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura della prestazione o altri elementi puntualmente indicati non ne consentano l'utilizzo. Resta ferma la facolta' di ricorrere alle procedure di gara pubblica, nel rispetto del principio di semplificazione delle procedure per l'affidamento dei contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, del principio di proporzionalita' nonche' dei principi di economicita' e di efficacia. 4. L'elenco di cui al comma 1 e' utilizzato dalla Giunta regionale, dagli enti dipendenti, dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario regionale. Il Consiglio regionale, nel rispetto della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) puo' utilizzare il medesimo elenco, previa richiesta e secondo le modalita' di cui al comma 6. 5. L'elenco di cui al comma 1 puo', altresi', essere utilizzato dagli enti locali, dai loro consorzi, unioni ed associazioni e dalle aziende pubbliche di servizi alla persona, nonche' dalle amministrazioni aggiudicatrici del territorio regionale, previa richiesta e secondo le modalita' di cui al comma 6. 6. Per le finalita' di cui al comma 1 ed in conformita' all'art. 9, la Giunta regionale, con deliberazione, approva le modalita' di costituzione, gestione e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, nonche' le modalita' di utilizzo del medesimo elenco da parte dei soggetti di cui ai commi 4 e 5, al fine di: a) evitare la moltiplicazione degli adempimenti ed il conseguente aggravio per gli operatori economici; b) assicurare l'assolvimento del principio di rotazione mediante lo scorrimento dell'elenco stesso.».